Consiglio di stato 1882/2001

Consiglio di Stato Sez.VI 30 marzo 2001, n. 1882
L'art. 16 comma 2 d.lg. n. 135/99 (sulla tutela della privacy), nel prevedere che il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute "č consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma 1, č di rango almeno pari a quello dell'interessato", trova applicazione, alla stregua di una lettura teleologica e sistematica, anche con riferimento alla materia dell'accesso ai documenti amministrativi.
Il diritto di accedere alla documentazione amministrativa al fine della tutela di un interesse giuridico non prevale di norma sul diritto alla riservatezza in materia riguardante lo stato di salute del terzo, ma ai sensi dell'art. 16 comma 2 legge 11 maggio 1999 n. 135, č invece rimesso alla prudente comparazione dell'amministrazione il giudizio di prevalenza dell'interesse alla tutela giurisdizionale (mediante previo accesso) rispetto al diritto del terzo alla tutela della privacy personale.
Qualora l'accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o difesa di interessi giuridici, prevale sulla esigenza di riservatezza del terzo, nei limiti strettamente necessari alla difesa dell'interesse predetto.



Consiglio di stato 4002/2003

Consiglio di Stato Sez.V 3 luglio 2003, n. 4002
L'art. 16, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135, che stabilisce che quando il trattamento dei dati concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, questo č consentito se il diritto da far valere o da difendere č di rango almeno pari a quello dell'interessato, non risolve in astratto il conflitto tra l'interesse del terzo a conseguire l'accesso e quello alla riservatezza dell'interessato, ma consente all'amministrazione che detiene i dati sensibili, ed, in sostituzione, al giudice amministrativo, di valutare in concreto ciascuna fattispecie al fine di stabilire se l'accesso sia necessario o meno per far valere o difendere un diritto almeno pari a quello dell'interessato.



Consiglio di stato 6581/2004

Consiglio di stato Sez. V 12 ottobre 2004 numero 6581
La finalitā del diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione č quella di assicurare la trasparenza e l'imparzialitā dell'attivitā amministrativa. Ne consegue, quindi, che tale diritto deve essere consentito a chiunque possa dimostrare che gli atti richiesti siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica qualificata di diritto soggettivo o di interesse legittimo, purchč tale posizione non si identifichi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attivitā amministrativa.